L’unica modifica apportata dalla riforma all’articolo 79 consiste nell’aver sostituito l'espressione “di ciascuna Camera” con l’espressione “della Camera dei deputati”.
Visto che le leggi di amnistia e indulto sono una prerogativa politica del Parlamento, è più coerente che la loro adozione venga delegata alla Camera dei deputati e non al Senato che rappresenta le Istituzioni territoriali